ECOBONUS CONDOMINIO
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A seguito delle modifiche apportate dall’art. 4-bis del D.L. 50/2017 alla disciplina, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate è dovuto tornare sulla cessione del credito di imposta, derivante dall’ecobonus, dei contribuenti no tax area alle banche, sostituendo, in questo modo, il provvedimento dell’8 agosto scorso.
Con la nuova disciplina i contribuenti che rientrano nella no tax area e che non sono soggetti ad imposizione IRPEF, possono cedere il credito relativo all’ecobonus sui lavori condominiali anche a banche ed intermediari finanziari.
Entrando nel dettaglio del provvedimento dell’amministrazione, si nota come il credito può essere ceduto da tutti i condomini beneficiari delle detrazioni d’imposta per gli interventi di riqualificazione. Da ciò discende che la possibilità di cedere il credito riguarda tutti i condomini che contribuiscono alla riqualificazione.
Inoltre, spiega l’Agenzia “Il credito d’imposta cedibile da parte di tutti i condòmini, compresi quelli che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese ricadono nella c.d. no tax area, corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 nella misura del 70%, per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio e nella misura del 75%, per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva degli edifici medesimi.”
Per rendere effettiva la cessione, il condominio cedente deve comunicare all’amministratore, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, i dati della cessione, l’avvenuta cessione e i dati del cessionario. Spetterà poi all’amministratore comunicare i dati appena riportati all’amministrazione finanziaria. In caso di mancata comunicazione la cessione risulta inefficace.
In conclusione, l’AdE rende noto che rimanda ad una successiva Risoluzione l’istituzione del codice tributo per fruire della compensazione del credito tramite modello F24.